Riportiamo un comunicato dell’ACI per la regione Lazio riguardo informazioni su bollo autostoriche.
Veicoli ultraventennali (per annualità fino al 31/12/2014) – Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni) era prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2015) – La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.
Dal 01 gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti dei veicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico e che sono compresi ancora tra i 20 e i 29 anni, per l’anno 2015 e seguenti sono:
a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997):
Bollo annuale entro il 02 febbraio 2015 per la periodicità gennaio – dicembre 2015. Negli anni futuri e fino al compimento del 29° anno compreso, il bollo avrà sempre periodicità gennaio – dicembre di ogni anno;
b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997) e per tutti i motoveicoli con le seguenti modalità:
Primo bollo di raccordo con periodicità gennaio – luglio 2015 (entro il 02 febbraio 2015) e successivamente, bollo con periodicità agosto 2015 – luglio 2016 (negli anni futuri, la periodicità sarà sempre agosto – luglio)
Veicoli ultraTRENTENNALI: restano vigenti le agevolazioni per i veicoli ultratrentennali di cui alla Legge 342/2000.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria
Euro 28,40 per gli autoveicoli – Euro 11,36 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.