Abolizione Superbollo auto ed altri balzelli?
Come dare un contributo per risolvere il problema crisi auto e riportare un pò di ossigeno nel lavoro/economia di questo settore?
Abolire il superbollo auto! Ed liminare qualche altro balzello.
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Altre misure auspicate sono il ripristino del vecchio schema per il calcolo dell’Ipt, con imposta fissa per i venditori soggetti Iva, e l’eliminazione completa del superbollo sulle auto potenti, che non ha generato il gettito previsto ed ha causato la crisi del settore, svalutazioni delle vetture con oltre 250 cavalli. Di questa svalutazione ne stanno approfittando paesi come romania, albania, russia ed altri i cui compratori stanno facendo affari d’oro qui in Italia: bisarche piene di supercar e auto potenti partono alla volta di questi paesi.
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SUPERBOLLO AUTO COME FUNZIONA – Dal 2011, i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche.
I parametri del tributo, originariamente introdotto dall’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 – pdf sono stati modificati dall’ articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 – pdf
Sintetizzando, l’addizionale (Superbollo) è pari:
– a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw (306 cavalli) per il 2011
– 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (251 cv) a partire dal 2012
L’addizionale (superbollo) è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
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Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 – Nota: Convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
Articolo 23 – Norme in materia tributaria
21. A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e’ dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.
L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato.
Decreto_legge 6 luglio 2011_art23_dl98_2011
Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 – supplemento ordinario – Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Articolo 16 – Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
In vigore dal 29 aprile 2012
Nota: Contiene anche le modifiche recate dall’art. 3-sexies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 15, aggiunto dalla legge di conversione del 26 marzo 2012 n. 44.
Leggi qui il Testo integrale – QUI Decreto_legge_201_2011+29+aprile+2012
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