Guida su sterrato e mulattiere con veicoli a motore
E’ vecchia ma la ripubblichiamo. Si tratta della sentenza N° 02479/02 della Corte di Cassazione riguardo ad un annullamento dei un verbale emesso ad un conducente con veicolo a motore su una strada sterrata.
Sentenza Corte di Cassazione 02479/02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
——–omissis——
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
——–omissis——, ricorrenti
contro Provincia di Imperia — intimata
avverso la sentenza n. 199/97 del Pretore di Sanremo, depositata il 02/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott.——-.,
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. R.P., che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Sanremo respingeva l’opposizione alla ordinanza ingiunzione avanzata da ————– — nei confronti di distinte ordinanze ingiunzioni per £ 200.000 ciascuna , emesse ad istanza della Provincia di Imperia a fronte della Violazione dell’art.2 della LR Liguria n.38 del 1992, per avere circolato il motociclo fuori dalla sede stradale.
La sentenza impugnata, che dopo avere nella intestazione menzionato la riunione dei distinti ricorsi cennava tuttavia al solo —- ed alle argomentazioni difensive da lui avanzate, riteneva che nel concetto di strada rilevante al fine di individuare la circolazione “fuori strada” non rientrano i sentieri. Pertanto riteneva corretta la prospettazione della Amministrazione Provinciale, secondo la quale la legge consente la circolazione motorizzata solo sui tracciati originariamente destinati a tale transito.
Ricorrono per cassazione le predette parti private.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) E’ fondato il primo motivo del ricorso con il quale ———– rilevano la inesistenza della motivazione della sentenza impugnata.
Questa indica nella intestazione, mediante una postilla, le quattro parti private e dà atto che i quattro ricorsi avverso le ordinanze sono stati riuniti. Quindi esamina solo la posizione di ——-, senza alcun cenno ai restanti opponenti. La sentenza pertanto, nei confronti di costoro deve essere cassata per omessa motivazione e rinviata al giudice di merito……….
2) E’ fondato il secondo motivo del ricorso, che dunque riguarda ormai il solo —–, mediante il quale i ricorrenti affermano la violazione della LR Liguria n 348 del 1992.
Essi sostengono che la normativa in questione tende alla tutela del suolo e dei beni ambientali quali prati, sottoboschi, greti dei corsi d’acqua e degli ambiti naturali detti, perciò stessa, fuori strada, dai danni che deriverebbero dalla circolazione motorizzata.
La legge, rilevano, chiarisce che per “strada” deve intendersi anche quella a fondo naturale o stabilizzato, e con ciò, secondo i ricorrenti, include nella sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo, che è appunto una strada a fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o animale, ai sensi dell’art.3 del Codice della strada.
2a) Osserva il collegio che l’art. 2 predetto al n.1, recita: “la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree aldifuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato., intendendo elementi costituenti la strada oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l’inversione di marcia, nonchè le piazzuole di intersecazione”.
La norma non fa riferimento solo a strade costruite dall’uomo, al punto da potere essere costituite da opere quali la carreggiata, la banchina, la cunetta, che per l’appunto caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico, ma anche a strade a fondo naturale, le quali possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e non essere state predisposte per la funzione in questione, dall’uomo,
sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell’art.3 del Codice della strada, che al n. 48, per precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per “strada”, elenca anche il sentiero per l’appunto formatosi per il predetto calpestio.
Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima.
3) Deve pertanto essere accolto il ricorso anche quanto al —– e la sentenza impugnata va cassata anche nei suoi confronti. Poiché non necessitano per la definizione delle controversie altri accertamenti, la causa stesso può essere decisa nel merito ai seni dell’art.368 c.p.c., con l’accoglimento della opposizione alla ordinanza ingiunzione in questione. Ricorrono giusti motivi per compensare tra tali parti la spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo in merito quanto a ——–, annulla la ordinanza di ingiunzione opposta.
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In Roma il 21 settembre 2001.