Decreto cerchi: cosa dice la Motorizzazione Civile

Abbiamo intervistato l’arch. Maurizio Vitelli, Direttore Generale della Motorizzazione Civile a proposito del “Decreto Cerchi” n. 20, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per regolamentare la vendita in Italia dei cerchi aftermarket.
Questo decreto ha creato scompiglio e apprensione tra i produttori e i distributori, che ritengono troppo onerose e troppo lunghe le nuove procedure di omologazione richieste dalla Motorizzazione per la commercializzazione di questi prodotti in Italia.
Ora siamo vicinissimi alla nuova scadenza (già prorogata) del 31 dicembre 2014, data oltre la quale non sarà possibile commercializzare in Italia i cerchi privi dell’omologazione NAD -specifica per il nostro mercato- diversi da quelli originali e da quelli sostitutivi previsti dalle Case Auto. Per focalizzare meglio il problema e far luce sulle motivazioni che hanno spinto Assoruote a sollecitare una nuova normativa –richiesta a protezione della qualità assoluta dei cerchi commercializzati in Italia- abbiamo intervistato il Direttore Generale della Motorizzazione, l’Arch. Maurizio Vitelli, che si è dimostrato disponibile ad approfondire l’argomento con Elaborare, e ci ha concesso un’intervista esclusiva.

Il “Decreto Cerchi”, la cui attuazione è stata prorogata al 31 dicembre, focalizza una nuova procedura di omologazione per i cerchi in lega aftermarket che dovrà essere rispettata dai produttori e dai rispettivi distributori per consentirne dal primo gennaio 2015 la vendita in Italia. Perché non si sono ritenute valide le attuali procedure di omologazione ABE o TÜV, che attualmente consentono ai produttori italiani di esportare e vendere cerchi in lega nei paesi CEE?
Prima di rispondere alla domanda in maniera diretta è opportuno premettere lo stato dell’arte “ante decreto”. Utilizzando le definizioni del regolamento UNECE 124, le ruote si distinguono in “ruote originali” e “ruote sostitutive”: le prime sono autorizzate a essere montate sul modello di veicolo dal suo costruttore nel corso della produzione del veicolo; le seconde sono destinate a sostituire le ruote originali durante l’utilizzo del veicolo; le ruote sostitutive possono appartenere a una delle seguenti categorie:
– “ruote sostitutive del costruttore del veicolo”: le ruote fornite dal costruttore del veicolo;
– “ruote sostitutive identiche”: le ruote fabbricate utilizzando le stesse attrezzature di produzione e gli stessi materiali impiegati per le ruote sostitutive fornite dal costruttore del veicolo; esse differiscono dalle ruote sostitutive del costruttore del veicolo solo per la mancanza del marchio del costruttore e del numero di identificazione;
– “ruote sostitutive replica”: le ruote che costituiscono una replica delle ruote sostitutive del costruttore del veicolo, ma che sono realizzate da un fabbricante che non fornisce tali ruote al costruttore del veicolo; quanto a concezione (profilo, dimensioni, offset, tipo e qualità di materiali, ecc.) e a vita di esercizio, esse non differiscono per nulla dalle ruote sostitutive del costruttore del veicolo;
– “ruote sostitutive replica parziale”: le ruote prodotte da un fabbricante che non fornisce tali ruote al costruttore del veicolo; per quanto riguarda le loro caratteristiche di costruzione, l’inset, il PCD per il fissaggio della ruota e il diametro di centraggio corrispondono a quelli di una ruota originale, ma il profilo, i materiali, ecc. possono essere diversi;
– “ruote speciali”: le ruote che non sono ruote originali e che non adempiono ai criteri di cui al paragrafo 2.4 (ad esempio ruote con cerchi di larghezza o diametro diversi);
Il citato regolamento UNECE 124 regolamenta, ma non obbligatoriamente, le ruote diverse da quelle originali, sostitutive del costruttore e speciali. Ciò significa che il quadro “ante decreto” era il seguente: possibilità di introdurre sul mercato ruote sostitutive senza alcuna prescrizione, considerato l’ambito non cogente del regolamento UNECE; impossibilità di installare ruote speciali, se non subordinatamente al nulla osta del costruttore del veicolo. Pertanto, la necessità di regolamentare le ruote nasce sia dall’esigenza di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale -evitare l’arrivo sul mercato di prodotti di bassa qualità– sia dalla volontà di “favorire” il mercato di ruote speciali, senza il nulla osta del costruttore del veicolo. Il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, denominato “decreto cerchi” è stato adottato a norma dell’art. 75, comma 3-bis del Codice della strada, e disciplina l’omologazione nazionale di ruote, quali sistemi costituiti da ruote, diverse da quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore del veicolo ed, eventualmente, da pneumatici, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota, destinati ai veicoli delle categorie M1 e M1G. Richiamando le sopra riportate definizioni del Regolamento UNECE 124, l’ambito di applicazione del decreto riguarda: ruote sostitutive identiche, non omologate in base al regolamento UNECE 124; ruote sostitutive repliche, non omologate in base al regolamento UNECE 124; ruote sostitutive repliche, parziali non omologate in base al regolamento UNECE 124; ruote speciali. Tutto ciò premesso, si evidenzia che trattandosi di norme nazionali non è pensabile di riproporre procedure di omologazione tedesche, che oltretutto hanno una “architettura” diversa da quella nazionale. Tuttavia, il decreto apre esplicitamente al riconoscimento di eventuali omologazioni nazionali di altri Stati Europei.

Le nuove normative obbligano le Aziende a dotarsi di due omologazioni diverse per lo stesso componente prodotto. Era necessario tutto ciò, considerando che i nostri produttori mediamente esportano ormai gran parte della loro produzione e il mercato Italia si sta contraendo sempre di più?
Fin quando non sarà adottata una norma armonizzata a livello internazionale sarà necessario ad omologare nei diversi Paesi secondo le norme nazionali, come del resto è avvenuto e avviene ancora per l’omologazione di veicoli a motore. Tuttavia, come già indicato, il Decreto apre al riconoscimento di omologazioni nazionali di altri Stati Europei, a patto che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti siano equivalenti o superiori a quelle richieste dal Decreto. In ogni caso, i costruttori che non hanno interesse al mercato nazionale non sono obbligati all’omologazione italiana.

Molti Concessionari e Rivenditori del settore, interpellati sull’argomento, dichiarano di avere magazzini ancora pieni di cerchi in lega con la sola omologazione TÜV o ABE, che non vengono acquistati dai loro clienti poiché si ritiene che la nuova normativa metterà fuorilegge i cerchi aftermarket prodotti finora senza la nuova omologazione. Come si dovranno comportare le Aziende con gli stock di prodotti invenduti al 31 dicembre? Dovranno ritirarli dal mercato e destinarli solo all’export?
L’applicazione obbligatoria del Decreto decorrerà dal 1° gennaio 2015. Da quella data non sarà possibile commercializzare in Italia ruote, rientranti nel campo di applicazione del decreto, non omologate.

Con quali criteri di verifica sarà possibile accertare le violazioni al “Decreto Cerchi”, considerando che i cerchi aftermarket attualmente installati sulle vetture circolanti non riportano la data di produzione e non sono stati ovviamente sottoposti ai nuovi test di omologazione? E’, di fatto, prevista una sorta di “sanatoria” per i proprietari di cerchi non omologati secondo le nuove normative?
La norma riguarda sostanzialmente l’immissione in commercio e non quelli già installati.

Come ci si comporterà nel caso di ricambio/sostituzione di ruote in lega per vetture non più in produzione per le quali i produttori non andranno a sostenere una omologazione ad hoc? Nel caso di necessità di sostituire un vecchio cerchio aftermarket (non omologato) danneggiato, l’utente finale cosa fa? Dovrà sostituire il set di cerchi completi o il produttore sarà messo in condizione di rifornire/sostituire un cerchio danneggiato con uno di ricambio identico all’originale recuperandolo dal proprio magazzino?
Il Decreto non prevede la possibilità di commercializzare ricambi non omologati.

Manca poco dall’entrata in vigore del Decreto; un’azienda con tutte le carte in regola che chiede oggi al Ministero la certificazione del proprio sito produttivo e l’omologazione della propria gamma di sistemi ruota (facciamo un’ipotesi ragionevole: una quindicina di famiglie di cerchi con circa tre misure per ogni modello per un totale di 45 richieste di omologazione), che possibilità ha di ricevere dal Mit entro il 31/12 tutti i certificati necessari per operare sul mercato italiano?
Si ritiene opportuno premettere, relativamente alla tempistica, che il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2013. I costruttori che si attivano ora dovranno considerare i tempi tecnici necessari per le prove o l’esame dei fascicoli di omologazione esteri. Si evidenzia, in merito, che i tempi necessari al rilascio di un’omologazione variano in funzione di diversi parametri, non sempre dipendenti dall’Amministrazione. Si fa riferimento al tipo di ruota (sostitutive o speciali), alle prove da effettuare (alcune prove previste dal Decreto vanno effettuate solo in casi specifici), alla struttura della Ditta che chiede l’omologazione (capacità organizzativa ed eventuale disponibilità delle apparecchiature e strumentazione di prova). Il costruttore che richiede oggi l’omologazione avrà la massima disponibilità consentita- considerato che l’Amministrazione investe continuamente le proprie risorse umane per rispondere al meglio alle richieste dei costruttori- ma non la certezza di avere tutte le ruote omologate.

Sono previste semplificazioni sulle procedure di omologazione con nuovi protocolli già discussi con i produttori più importanti del settore, rispetto a quanto pubblicato sul testo del Decreto?
Le procedure applicate, in linea con i principi di imparzialità e trasparenza delle attività della pubblica amministrazione, sono uniformi e indifferenziate. L’amministrazione ha emanato disposizioni applicative del Decreto, consultabili sul sito www.mit.gov.it nella sezione normativa.

Un’azienda che vuole omologare i propri sistemi ruota dovrebbe rivolgersi per praticità ad un CPA presente nella sua Provincia. Potete dire con certezza che tutti i CPA sono in grado di portare avanti le procedure di omologazione o ci sono indicazioni diverse? Alcuni CPA sono meglio organizzati e preparati per affrontare questa grande mole di lavoro che si prospetta di svolgere entro il 31/12?
Tutti i CPA, quali servizi tecnici dell’Amministrazione, sono tenuti a portare avanti le procedure di omologazione. A valle dell’adozione del Decreto in argomento, questa Direzione ha promosso uno specifico incontro con tutti i CPA per condividere i contenuti del Decreto stesso.

(Intervista realizzata nel mese di ottobre 2014).

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