Il 15 aprile scade l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo. E’ dunque l’ora del cambio stagionale. Infatti, le Ordinanze che regolano la circolazione con dotazioni invernali, sono in vigore dal 15 Novembre al 15 Aprile, in tutta Italia salvo estensioni temporali. Non sono ammesse riduzioni. Questa omogeneità temporale è stata introdotta dalla Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013, per consentire agli automobilisti di superare una sorta di “giungla” creata nell’arco di un paio d’anni. Fu un Provvedimento fortemente voluto da tutti, automobilisti in primis, resosi necessario dall’entrata in vigore della Legge 120 del 2010 che introdusse la possibilità (non l’obbligo) per i proprietari delle strade di emanare Ordinanze secondo le mutate norme del Codice della Strada. Infatti, nel nostro Paese è l’ente gestore dello specifico tratto stradale, che ha la facoltà di imporre o meno l’obbligo di circolare con dotazioni invernali: le province, l’Anas, i comuni, raramente le regioni ed ovviamente i concessionari delle Autostrade.
Ordinanze e modalità di uso pneumatici invernali (pag.2)
Dal 2010 ad oggi, le Ordinanze, sono più che raddoppiate: ad esempio il numero delle province coinvolte è passato da 25 a 53, su un totale di 110, nell’inverno appena trascorso. Si può quindi affermare che, la metà delle province italiane ha adottato provvedimenti, per la circolazione in inverno, con equipaggiamento invernale (53 su 110), e che questi provvedimenti hanno coinvolto il 49% della popolazione italiana. Va ricordato che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale di riferimento”, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione. L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo. “E’ sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate”– afferma Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma – “Così facendo si circola sicuri e si ottengono vantaggi significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi. Adesso è arrivato il momento di ripristinare il treno di gomme estive.”
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