FAP decreto Legge Ministero Trasporti
testo legge in vigore dal: 28-3-2008 (normativa)
DECRETO LEGGE – 25 gennaio 2008, n. 39
Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di
particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare
decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
della sanita', in materia di norme costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 285/1992 e
l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della strada,
concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974,
concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi
di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai
motori diesel di propulsione, di cui alla direttiva 72/306/CEE, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 luglio 2001, n. 160, con cui e' stato adottato il regolamento
recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei
veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle
macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita'
tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado
di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione
tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di
particolato emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione degli autoveicoli;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto
2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n.
16896 del 23 ottobre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della
massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea,
omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche
ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE,
destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di
prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del regolamento si intendono per:
a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato,
uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore,
ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con
il suo sistema di alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente
definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo
scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai
fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla
entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;
bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;
cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;
dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;
ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;
ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2.
All'allegato A e' riportata la tabella con i valori limite delle
emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario,
correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;
c) «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori
individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato
C;
d) «motore capostipite», un motore appartenente ad una
determinata famiglia di tipi di motori, considerato rappresentativo
della stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato
C;
e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla
riduzione della massa di particolato emesso da un motore.
Art. 3.
Omologazione dei sistemi
1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal
costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente
accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita'
previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda
informativa compilata in conformita' al modello riportato
nell'allegato B.
2. Nella domanda sono indicati:
a) la famiglia dei tipi di motori alla quale e' destinato il
sistema, nonche' la fascia di originaria appartenenza dei motori
(Euro …..), in funzione della loro rispondenza ai livelli di
emissione allo scarico;
b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede
l'inquadramento della famiglia dei tipi di motori, dotati di sistema,
ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
3. Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di
omologazione, in relazione ad una o piu' famiglie di motori. La
verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione,
e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate
nell'allegato D.
4. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di
motore costituente la famiglia, che:
a) effettua la prevista procedura di verifica di durabilita' del
sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E;
b) l'installazione del sistema non comporta, in qualunque fase di
funzionamento del motore, il superamento dei valori massimi
ammissibili di contropressione allo scarico.
5. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle
prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di
omologazione/estensione di omologazione, in conformita' a quanto
previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
6. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il
certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al
modello riportato all'allegato F.
Art. 4.
Caratteristiche generali dei sistemi
1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore
dell'autoveicolo, ovvero del costruttore del motore se diverso da
quello dell'autoveicolo, per sistemi funzionalmente connessi con uno
o piu' dei seguenti elementi:
a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed
eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle
emissioni;
b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore
(con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
c) motore di trazione;
d) sistema EGR.
2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva
contropressione allo scarico che segnali il livello critico di
intasamento.
3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso
dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del
sistema.
4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti
chimici il costruttore:
a) prevede sistemi automatici di additivazione;
b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di
segnalazione dell'assenza di additivo;
c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia il
veicolo, ovvero il motore;
d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di
sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;
e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli
prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o
l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul
motore;
g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte
dell'utilizzatore;
h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo
l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590,
nonche' dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e
dell'ambiente;
Art. 5.
Inquadramento dei motori ai soli fini dell'inquinamento da massa di
particolato
1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di
motore determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di
particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia
di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al
comma 2, punto b, dell'articolo 3.
Art. 6.
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in
circolazione
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza,
procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la
conformita' del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica
l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal
costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4,
dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.
Art. 7.
Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della
visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile
aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante
l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente
annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di
particolato, con marchio di omolo-gazione …. Ai soli fini
dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro
……».
Art. 8.
Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione
conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la
numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va
apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli
elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.
2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni
di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali
informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei
carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il
contenuto di zolfo.
Art. 9.
Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al
controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione,
prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare
conformi al tipo omologato.
3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a
qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della
verifica:
a) della conformita' della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del
sistema.
4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se
non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Art. 10.
Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione
europea
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea,
dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati
Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del
prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni
rilasciate nei Paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame
documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di
protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle
richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli
gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli Atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 gennaio 2008
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro della salute
Turco
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 135